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Codice
strada e bici elettriche.
Nella
seduta tenutasi a Strasburgo dal 4 all'8 febbraio 1999, il Parlamento
europeo ha adottato un emendamento alla direttiva 92/61/CEE che
definisce lo status delle EPAC, biciclette a pedalata assistita
elettricamente. Queste sono ritenute vere e proprie biciclette, esenti
quindi dai vincoli di omologazione previsti per le due ruote a motore.
Nel punto h) dello stesso articolo vengono precisati ulteriormente gli
elementi di classificazione delle biciclette a pedalata assistita, che
devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è
progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge
i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare. Sul
territorio nazionale,
ai sensi del Codice della Strada,
sono definibili come velocipedi e, come tali, non devono essere
immatricolati con il conseguente rilascio di un documento di
circolazione. Per poterli condurre non è necessario aver conseguito una
patente di guida, non è richiesta la maggiore età, non è obbligatoria
la copertura assicurativa, né è richiesto, durante la marcia, l’uso
del casco protettivo, rif. art.50 codice della strada. La legge non
impedisce di installare dispositivo con acceleratore che ne consente
l'uso senza la necessità di pedalare, in determinati casi. Tale
impiego è consentito dalla legge solo all'interno di aree private, come
ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini
privati, saloni fiera, ecc. Sono quindi escluse le vie di pubblico
accesso e dove è prevista la normale circolazione stradale.
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